[A] Sull’effetto dell’annullamento del verbale di aggiudicazione con particolare riferimento al conseguente contratto d’appalto pubblico, nella disciplina vigente anteriormente e posteriormente alla novella di cui al d.lgs. 204/2010, e sui rimedi esperibili dall’aggiudicatario che abbia svolto prestazioni a favore della p.a. prima del predetto annullamento. [B] Sul riparto dell’onere probatorio in materia di azione di indebito arricchimento proposta nei confronti della p.a. con particolare riguardo al riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito. [C] Sulla quantificazione dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c. con particolare riguardo ai lavori eseguiti dall’appaltatore per contratti d’appalto pubblici venuti meno per annullamento dell’aggiudicazione. [D] Sulla natura della responsabilità della p.a. derivante da erronea scelta del contraente di un contratto d’appalto pubblico divenuto inefficace a seguito di annullamento del verbale di aggiudicazione.
SENTENZA N. ****
[A] La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: “Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, il sopravvenuto annullamento giurisdizionale del verbale di aggiudicazione comporta che nessun effetto può essere riconosciuto al provvedimento invalido (ed agli atti presupposti ad evidenza pub...